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"ASSOCIAZIONE SICILIANA PER I BAMBINI NEFROPATICI ONLUS" ART. 1 E' costituita
ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 04/12/1997 n.
460 e successive modificazioni e integrazioni, l'Associazione
denominata: ART.2 L'associazione ha durata illimitata, salvo le cause di estinzione di cui all'art. 27 C.C. ART.3 SCOPO L'Associazione è apolitica, apartitica,aconfessionale, e non persegue fini di lucro, ed ha per scopo esclusivo il perseguimento di finalità di solidarietà sociale attraverso lo svolgimento della propria attività nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria. L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle direttamente ad esse connesse. A tal uopo potrà provvedere: all'assistenza domiciliare ed esterna, all'utente durante tutto il ciclo dell'intervento e miglioramento della qualità di vita del paziente e del familiare durante la degenza ospedaliera; a l sostegno psico-sociale all'utente ed al nucleo familiare;alla sensibilizzazione sociale attraverso la divulgazione e conoscenza dell'attività con pubblicazioni periodiche scientifiche; alla collaborazione con altre associazioni, istituti universitari e di ricerca, con enti ed organismi pubblici e privati; alla organizzazione di convegni, seminari, conferenze, manifestazioni, per ricerche scientifiche nel campo della nefrologia con eventuali acquisti di apparecchiature, materiale d'uso ed arredi; alla organizzazione di attività a scopo ludico, ricreativo e didattico; all'aggiornamento e scambio di esperienze professionali attraverso l'organizzazione o partecipazione a incontri a carattere multidisciplinare con istituzioni di borse di studio; alla istituzione di un centro di documentazione degli atti relativi alla propria attività a carattere pubblicitario (giornali, riviste etc.) e scientifica; all'organizzazione e la gestione di corsi per la formazione professionale, l'aggiornamento ed il ART.4 Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione potrà avvalersi di obiettori di coscienza in servizio civile richiesti alle autorità competenti, nonché dell'utilizzo di operatori volontari esterni. ART.5 I SOCI
L'Associazione è costituita da soci Fondatori, soci Ordinari e soci
Onorari. Sono soci Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto
sostitutivo dell'Associazione e sono di diritto soci Ordinari. ART.6 Si considerano "sostenitori" dell'Associazione, le persone fisiche e giuridiche, le associazioni, fondazioni e qualsiasi altro tipo di organizzazione o ente che con il loro contributo consentiranno lo sviluppo delle attività statutarie ART.7 I soci dovranno versare , al momento dell'iscrizione, la quota di ammissione deliberata di ano in anno dall'Assemblea dei soci. I soci sono tenuti anche al versamento della quota associativa annuale. L'importo della quota associativa è deliberata dall'Assemblea dei soci ART.8 DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI I soci sono
tenuti: ART.9 PATRIMONIO E BILANCIO Il patrimonio
è costituito: ART.10 GLI ORGANI Sono organi
dell'Associazione: ART.11 Il Tesoriere nominato dal Consiglio Direttivo provvede al pagamento dei mandati a firma congiunta con il Presidente, e provvede alla tenuta della contabilità ART.12 Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra i soci o tra uno o più di essi e l'Associazione, sarà devoluta al giudizio insindacabile di un collegio arbitrale, costituito da un arbitro nominato da ciascuna delle parti e da un altro, con qualifica di Presidente del Collegio, nominato d'accordo dagli arbitri di parte e , in difetto, dal Presidente del Tribunale di Palermo. Le determinazioni del Collegio arbitrale saranno vincolanti per le parti ART.13 L'Assemblea
dei soci con le maggioranze previste dall'Assemblea straordinaria può
deliberare lo scioglimento dell'Associazione. ART.14 Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme del Codice Civile e più in generale la normativa che disciplina le ONLUS
Repertorio n. 35601 Raccolta n. 9040. Notaio ENRICO MACCARONE iscritto nel Collegio Notarile di Palermo. Palermo 20/02/2002
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